ART.1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita tra le Società che svolgono attività di “supporto
alla ricollocazione professionale” e attività di consulenza
nel settore delle Risorse Umane, la “Associazione Italiana Società di
Outplacement – AISO “ in sigla più brevemente “ASSOCIAZIONE
AISO”.
Ad essa possono aderire anche le Divisioni delle Società di Somministrazione
e delle Società di Intermediazione, previste dalle norme di legge.
L’Associazione ha sede in Milano.
Essa potrà costituire Sezioni, Delegazioni o Uffici in altre Località d’Italia
con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è retta dal presente Statuto, dalle vigenti
norme di legge in materia e dal Regolamento.
ART. 1-bis
CARATTERE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha carattere nazionale è privata, rigorosamente
apolitica e volontaria, non ha scopi di lucro e agisce in modo autonomo
e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale
ed imprenditoriale.
L’appartenenza ad essa impone ai Soci doveri e responsabilità nelle
relazioni con gli altri Soci e con i terzi, nonché l’accettazione
delle norme del presente Statuto.
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050; gli esercizi
sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 2
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si propone, nel quadro di un comportamento etico
ispirato ai più alti valori professionali, di:
1) Creare un organismo unitario che operi in tutte quelle occasioni e
contingenze nelle quali la rappresentanza comune delle Società e
delle Divisioni che svolgono attività di ”Supporto alla
Ricollocazione Professionale” e di “Consulenza e Gestione
della Carriera” sia utile, conveniente e opportuna.
2) Diffondere nelle aziende italiane e nel pubblico la conoscenza dell’attività di
Supporto alla Ricollocazione Professionale e di Consulenza e Gestione
della Carriera, promuovendone la professione e la valorizzazione dell’immagine.
3) Diffondere, far conoscere, difendere e rispettare il codice di etica
professionale che fa parte integrante del presente Statuto.
4) Rappresentare unitariamente i Soci nei confronti di terzi di ogni
tipo ed in particolare Autorità, Enti, Organizzazioni, Associazioni
e simili, nazionali ed esteri, per la tutela degli interessi di carattere
generale sul piano interno ed internazionale.
5) Promuovere ed incrementare lo sviluppo della professione, patrocinare
ed anche attuare, ove conveniente, lo studio dei problemi di carattere
tecnico, economico e finanziario comuni.
6) Individuare, promuovere e mantenere standards di qualità nell’erogazione
dei servizi da parte dei Soci.
7) Creare, organizzare e gestire attività e servizi che rappresentano
un interesse comune per l’insieme dei Soci, anche attraverso la
costituzione di organismi stabili o ad hoc.
8) Partecipare alle manifestazioni nazionali o internazionali relative
alla sua attività.
9) Intrattenere e consolidare, costantemente, i legami di collaborazione
e solidarietà tra i Soci, fornendo a ciascuno la più ampia
assistenza morale e materiale, nei limiti del rispetto degli interessi
generali e particolari.
10) Ricercare l’amichevole composizione di eventuali controversie
fra i Soci, ove le stesse vengano volontariamente sottoposte all’Associazione
dagli interessati.
11) Divulgare fra i Soci le notizie riguardanti la professione, nei limiti
della tutela degli interessi dei singoli Soci.
12) Adempiere a tutti gli altri compiti che, nell’interesse comune,
i Soci intendessero affidare all’Associazione.
13) Esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dalla legislazione
vigente.
14) Impegnare i Soci al reciproco coordinamento nell’ambito delle
rispettive attività e nei rapporti con le Istituzioni e le Associazioni.
In particolare verso questi ultimi soggetti, ogni Socio potrà agire
liberamente, con la sola salvaguardia della non esclusività nei
confronti degli altri Soci AISO, ad esclusione delle iniziative gestite
direttamente dall’Associazione.
15) Aderire ad altre Associazioni od Enti nazionali ed esteri che per
il loro oggetto possano contribuire alla migliore realizzazione delle
sue finalità.
ART. 3
DEFINIZIONE DI OUTPLACEMENT
(supporto alla ricollocazione professionale)
L’attività di Consulente in “Supporto alla Ricollocazione
Professionale” ha per finalità di aiutare, su richiesta
delle organizzazioni datoriali, i collaboratori che devono trovare una
nuova sistemazione all’esterno. Saranno forniti a questi soggetti,
durante tutta la durata della ricerca, i mezzi più efficaci per
valorizzare la loro personalità e la loro esperienza.
In via esemplificativa, le fasi fondamentali di un incarico di “Supporto
alla Ricollocazione Professionale” sono:
- analisi della personalità e professionalità del candidato;
- determinazione degli obiettivi professionali;
- identificazione dei mezzi di azione;
- supporto formativo/informativo;
- ricerca di marketing (esame dei settori di intervento);
- supporto nell’azione di ricerca;
- e quante altre innovazioni nel tempo potranno essere introdotte e sperimentate.
Analogo percorso dovrà essere seguito quando soggetti della Ricollocazione
Professionale fossero gruppi di più collaboratori, affidati dalle
organizzazioni datoriali ai Soci, a fronte di esuberi dichiarati e dell’adesione
degli interessati ai programmi di riorientamento al lavoro.
Mentre l’incarico di Outplacement Individuale avrà di norma
il carattere dell’illimitatezza del tempo fino al buon esito della
ricerca, l’incarico di Outplacement Collettivo prevederà termini
temporali.
ART. 4
DEFINIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CAREER MANAGEMENT
(consulenza e gestione della carriera)
L’attività di “Consulenza e Gestione della Carriera” comprende
una gamma di programmi che hanno lo scopo di aiutare le organizzazioni
datoriali ed i loro collaboratori a gestire il cambiamento dei modi e
dell’organizzazione del lavoro, delle condizioni e dei fondamentali
del rapporto di lavoro. Questo con lo scopo non solo di ridurre il più possibile
gli effetti negativi risultanti dal cambiamento, ma anche di trarre beneficio
dalle nuove opportunità che si vengono a creare.
Fra i servizi resi si ricomprendono indicativamente, oltre a quanto previsto
dall’art. 3, i programmi di Consulenza di Carriera, di Assistenza
Personale a Managers, di Analisi, Valutazione e Sviluppo individuale,
di Preparazione al Cambiamento, di Consulenza sul tema della propria
Impiegabilità sul mercato.
ART. 5
CODICE ETICO
NORME GENERALI
Ciascun Socio deve seguire le norme etico professionali emanate dall’Associazione
e nei casi non espressamente disciplinati deve sempre comportarsi in
maniera tale da salvaguardare la buona immagine della professione e dell’Associazione.
Nello svolgimento degli incarichi assunti, ciascun Socio manterrà quei
requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività indispensabili
all’esercizio professionale dell’attività di consulenza
e curerà altresì che gli stessi siano salvaguardati anche
dai propri collaboratori.
Ciascun Socio non accetterà in alcun modo incarichi per i quali
non è qualificato; assegnerà il lavoro globalmente e/o
nelle sue parti a collaboratori idonei a svolgerlo nel migliore dei modi,
al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue prestazioni.
Appositi codici di etica particolareggiati per ciascun servizio verranno
emanati nel Regolamento.
ART. 6
REGOLAMENTO
Per tutto quello che riguarda l’attività promozionale,
il segreto professionale, i rapporti fra i Soci, il Codice particolareggiato
di Etica Professionale, l’ammissione di nuovi Soci e quant’altro
non previsto dal presente Statuto, l’Assemblea dei Soci, in conformità a
quanto stabilito all’art. 11, emanerà un Regolamento che
fa parte integrante dei diritti e degli obblighi dei Soci.
SOCI
ART. 7
NUOVI SOCI
PERDITA DEL REQUISITO DI SOCIO
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione deve essere presentata
domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Società o
della Divisione, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti
dal Regolamento.
La domanda di ammissione deve essere esaminata dal Consiglio Direttivo
e, se accettata, deve essere sottoposta all’Assemblea dei Soci
per l’approvazione.
La qualifica di Socio può venir meno per le seguenti ragioni:
a) recesso: un Socio può recedere liberamente dall’Associazione
mediante comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto
dal momento della comunicazione all’Associazione, ma il Socio recedente è tenuto
a pagare le quote relative all’intero anno sociale in corso;
b) per decadenza: e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti
in base ai quali è avvenuta l’ammissione, ovvero per la
mancata comunicazione di informazioni rilevanti;
c) per esclusione: deliberata dall’Assemblea con maggioranza di
2/3 su proposta del Consiglio Direttivo, per infrazione del codice professionale
e per altri motivi che comportino indegnità;
d) per ritardato pagamento: dei contributi per oltre un anno.
ART. 7-bis
CERTIFICAZIONE DEI SOCI
Per tutto ciò che riguarda le procedure sulla Certificazione
dei Soci si rinvia a quanto indicato nel Regolamento.
ART. 8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- il Comitato Etico.
L’ASSEMBLEA GENERALE
ART. 9
PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE
L’Associazione, nell’Assemblea Generale, ha il suo organo
sovrano.
Alle Assemblee ordinarie come a quelle straordinarie potranno partecipare
i Rappresentanti dei Soci purché risultino in regola con il pagamento
delle quote e dei contributi associativi.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno
entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’anno
precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, nonché per
l’approvazione del regolamento e/o sue modifiche.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria
che in via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo,
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/3 dei Soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di
almeno venti giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzata
ai Soci a cura della Presidenza: in casi di urgenza il termine di preavviso
può essere ridotto a dieci giorni, purché la convocazione
venga effettuata a mezzo telegramma, o a mezzo fax, o tramite e-mail.
L’avviso di convocazione deve contenere un dettagliato ordine del
giorno degli argomenti da trattare e stabilire luogo, data e ora della
seconda convocazione (almeno un giorno dopo, e non oltre i trenta dalla
prima) per il caso andasse deserta la prima convocazione.
L’Assemblea in forma totalitaria è regolarmente costituita
con la presenza di tutti i Soci e di tutti i Membri del Consiglio Direttivo.
ART. 10
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Generale in via ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
dei Rappresentanti dei Soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza
dei Rappresentanti di tanti Soci che dispongano di almeno 2/5 dei voti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3
dei Rappresentanti dei Soci.
E’ ammesso anche l’intervento per delega, da conferirsi per
iscritto a Rappresentanti dei Soci in numero non superiore a due per
Rappresentante.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
e, in caso di sua assenza, dalla persona nominata dall’Assemblea.
Il Presidente è assistito dal Segretario ed in caso di sua assenza
od impedimento il Segretario è scelto dal Presidente fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno,
di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, con
funzioni di Segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata
a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.
Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea devono essere
fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni, prese in conformità dello Statuto, obbligano
tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del
Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione potrà essere
effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea potrà inoltre,
in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
ART. 11
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo, di norma
fra i Rappresentanti effettivi dei Soci;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione
ed i contributi associativi;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione
e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori
di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
f) approvare l’ammissione di nuovi Soci o la loro esclusione proposte
dal Consiglio Direttivo;
g) deliberare sul Regolamento ed eventuali modifiche proposte dal Consiglio
Direttivo,
in sede straordinaria
h) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
i) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
j) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
k) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto
dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12
COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, nominati dall’Assemblea
ordinaria previa determinazione del loro numero e con designazione, da
parte del Presidente, di un Vice Presidente con funzioni di Tesoriere
e di un Vice Presidente con funzioni di Segretario.
Il Consiglio Direttivo durerà in carica un biennio.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso,
decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno
della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere,
per cooptazione, all’integrazione del Consiglio stesso fino al
limite statutario, salva la necessità di ratifica o di diversa
nomina da parte dell’Assemblea in occasione della sua prima convocazione
per qualsiasi motivo.
In caso venga a mancare più della metà dei membri dovrà essere
immediatamente convocata l’Assemblea per l’integrazione.
I membri del Consiglio non riceveranno alcune remunerazione in dipendenza
della loro carica.
ART. 13
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno una volta al trimestre e
comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta
di almeno due dei suoi componenti.
La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata con un preavviso
non inferiore a dieci giorni in forma scritta.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere
convocato per telegramma o per fax o per e-mail con un preavviso di due
giorni.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constatare dal
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 14
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione
per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dell’Assemblea Generale, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea,
secondo le proposte della Presidenza;
c) predisporre il Regolamento ed eventuali sue modifiche.
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l’ordinaria amministrazione;
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale ad una revisione del
Libro Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun Socio, prendendo i provvedimenti del caso;
f) in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti
suddetti disponendo anche sopralluoghi e supplementi di informazione;
g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione
di nuovi Soci;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione
ad Enti ed Istituti pubblici e privati che interessano l’attività dell’Associazione
stessa, designandone i rappresentanti da scegliersi di norma fra i Soci.
i) proporre all’Assemblea il contributo di ammissione di nuovi
Soci e i contributi associativi annuali.
Il Consiglio Direttivo nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi,
sotto forma consultiva, della collaborazione di Gruppi di Lavoro (GRL)
nominati dal Consiglio stesso, in conformità a quanto previsto
dal Regolamento.
Il Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti urgenti di competenza
dell’Assemblea salvo ratifica.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di
mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente.
PRESIDENTE
ART. 15
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale ordinaria,
dura in carica un biennio e comunque fino all’Assemblea Generale
Ordinaria che deve procedere all’elezione delle cariche sociali.
ART. 16
COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti
gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della condotta e del
buon andamento degli affari sociali, nonché il controllo dell’attività della
Segreteria e della Tesoreria. Al Presidente spetta la firma degli atti
sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci
che di terzi.
Il Presidente provvede in particolare ad attuare le deliberazioni dell’Assemblea
Generale e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dei quali
può esercitare i poteri in caso di urgenza e riferendo ai predetti
organi collegiali nella prima adunanza successiva agli eventuali provvedimenti
adottati.
Il Presidente può, per giustificati motivi, delegare ad un Consigliere
parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
I due Vice Presidenti sono eletti direttamente dall’Assemblea per
un periodo di due anni; aiutano il Presidente nell’esecuzione dei
suoi compiti e lo sostituiscono quando è assente.
Il Vice Presidente con funzioni di Tesoriere ha la responsabilità dell’amministrazione
ed in particolare della preparazione dei rendiconti e dei preventivi
finanziari.
Il Vice Presidente, con funzioni di Segretario, ha la responsabilità di
conservare i documenti sociali, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo
e di istruire le pratiche di ammissione di nuovi Soci.
ART. 17
COMITATO ETICO
Il Comitato Etico è nominato con scrutinio segreto dall’Assemblea,
che sceglie, tra personalità di rilievo esperte di “Supporto
alla Ricollocazione Professionale”, “Consulenza e Gestione
della Carriera” e Risorse Umane, tre membri effettivi e due supplenti
che non ricoprano altre cariche associative.
I compiti del Comitato Etico sono:
a) decidere sui ricorsi avversi ai provvedimenti di esclusione;
b) intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o
su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta
di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra
organi dell’Associazione o tra i Soci;
c) controllare la rispondenza dell’attività dei Soci ai
dettami dei codici etici dell’Associazione e in genere alla difesa
dell’onorabilità collettiva, anche nei rapporti esterni.
Il Comitato Etico durerà in carica un biennio.
Al termine del mandato, i Membri possono essere riconfermati.
ART. 18
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versare all’atto di ammissione
all’Associazione, nella misura da stabilirsi da parte dell’Assemblea
Generale Ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, che il Consiglio Direttivo propone
annualmente all’Assemblea Generale ordinaria in base a criteri
ritenuti più opportuni ed equi;
c) da eventuali contributi straordinari, da deliberarsi dall’Assemblea
in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti
quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari dei Soci;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità ed
entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione
a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti
ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale.
In caso di scioglimento, le eventuali attività di cui ai precedenti
commi possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe,
o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
previsto dalla legge.
ART. 19
MOROSITA’
Ai Soci che risulteranno morosi nei pagamenti dei contributi saranno
applicate le seguenti sanzioni:
- dopo novanta giorni di morosità: interesse annuo pari a quello
di tasso di sconto, più due punti sul contributo arretrato;
- dopo trecentosessanta giorni di morosità: saranno proposti per
la radiazione dall’Associazione all’Assemblea.
ART. 20
ESERCIZI SOCIALI
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno solare.
ART. 21
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice
Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
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